Proposta di legge di iniziativa popolare
Istituzione di una nuova scala mobile per la indicizzazione automatica delle retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici
Premesso che:
nel mese di luglio del 1992 il Governo, la Confindustria e CGIL - CISL - UIL sottoscrissero un accordo interconfederale a seguito del quale venivano definitivamente abrogati gli accordi sindacali e le norme di legge aventi per oggetto l'indicizzazione automatica delle retribuzioni dei lavoratori e lavoratrici pubblici e privati all'inflazione rilevata dall’ISTAT, la cosiddetta scala mobile; con lo stesso accordo interconfederale la scala mobile veniva sostituita con un modello contrattuale basato sull'inflazione programmata da contrattare, comparto per comparto, ad ogni rinnovo dei CCNL; tale modello di difesa delle retribuzioni e delle pensioni non è riuscito a tutelare il potere di acquisto delle stesse. Infatti, la differenza che ogni anno si determina tra l'inflazione programmata e l'inflazione rilevata non viene colmata dai rinnovi contrattuali, tanto da aver determinato il reale impoverimento di milioni di famiglie di operai, impiegati e pensionati; la perdita di potere d'acquisto delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e dei pensionati ha prodotto il crollo dei consumi, con ripercussioni anche sul sistema commerciale, agricolo e industriale; lo stesso meccanismo di rilevazione dei prezzi al consumo da parte dell'ISTAT deve essere integralmente rivisto, inserendo nel paniere voci che lo rendano effettivamente adeguato alla spesa reale di lavoratori e lavoratrici; la lotta per la cancellazione della legge 30 e di tutte le tipologie di lavoro precarie è fondamentale e comunque occorre tutelare da subito tutti i redditi da lavoro esistenti e le pensioni; i sottoscritti cittadini italiani, ritenuto che il meccanismo della scala mobile costituisce un efficace sistema di salvaguardia delle retribuzioni, promuovono la seguente legge di iniziativa popolare volta a tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori pubblici e privati le cui retribuzioni saranno automaticamente adeguate con costi a carico dei datori di lavoro pubblici e privati.
Articolo 1
1. Con lo scopo di tutelare i salari e gli stipendi dei lavoratori dipendenti dall’aumento dei prezzi e delle tariffe viene introdotto, con la presente legge, un meccanismo di adeguamento automatico dei salari e degli stipendi.
2. Le retribuzioni mensili corrisposte, dai datori di lavoro e dai committenti, pubblici o privati, ai lavoratori dipendenti, ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, ivi compresi i lavoratori a progetto di cui al Titolo VII, Capo I, del decreto legislativo10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, ed ai soci lavoratori di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n.142, e successive modificazioni, sono integrate, con cadenza trimestrale, per un ammontare determinato applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nel trimestre precedente, la percentuale stabilita con la procedura di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Le retribuzioni di cui al comma 2 sono incrementate, con cadenza trimestrale, dell'importo determinato con la seguente procedura:
a) l'indice ISTAT relativo all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è fissato convenzionalmente a 100, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del computo di cui alla lettera b);
b) per ogni variazione pari a un punto percentuale dell'indice ISTAT come fissato convenzionalmente alla lettera a), è corrisposto un incremento di retribuzione nella misura dell'80 per cento della suddetta variazione, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni;
c) ai fini di cui alla lettera b), le frazioni di punto pari o superiori allo 0,50 per cento sono arrotondate all'unità superiore;
d) il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare con cadenza trimestrale, stabilisce l'ammontare dell'aumento di retribuzione di cui al comma 3, calcolato in base a quanto previsto nelle lettere da a) a c) del presente comma.
4. Le pensioni erogate dagli enti previdenziali pubblici e privati, nonché le indennità di disoccupazione, di cassa integrazione guadagni, straordinaria ed ordinaria, e di mobilità sono integrate con la medesima cadenza e per gli stessi importi stabiliti ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Alla quantificazione e alla relativa copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.